Le biblioteche rientrano nella categoria B secondo il nuovo regolamento (d.p.r.. 151/2011) in vigore dal 7 ottobre 2011 in materia di semplificazione delle procedure per il certifcato di prevenzione incendio.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono raggruppate in 3 categorie – A, B, C – secondo il grado di rischio.
Insieme alle biblioteche rientrano nella categoria B le attività a medio rischio incendio o che non hano una normativa tecnica a riguardo, tra queste: alberghi con numero di posti letto tra i 50 e i 100,
locali di vendita all’ingrosso con superficie compresa tra i 600 e i 1.500 mq, i campeggi, le autorimese, le strutture sanitarie con posti letto tra 50 e 100 letti.
Per la categoria B la procedura da seguire per iniziare un’attività è la seguente: prima di iniziare il lavoro bisogna far richiesta al S.U.A.P. il quakle invierà il progetto proposto dal richiedente ai Vigili del Fuoco
i quali hanno 60 giorni per dare parere favorevole. Se questo avviene, una volta iniziati i lavori di realizzazione del locale basta solo inviare la SCIA al S.U.A.P. mezzo e-mail.
Biblioteche, per loro la categoria B
Pubblicato in: antincendio, norme tecniche
Pubblicato il16 gennaio 2012
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